24/09/2024
NEWS N° 621 SETTEMBRE 2024 – SICUREZZA CANTIERI E INTRODUZIONE PATENTE A PUNTI (MODIFICHE AL DECRETO N. 81/08)
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it); Dott.ssa Erica Rossi (ericarossi@atseco.it)
Reggio Emilia, 24 settembre 2024
Nuove e importanti modifiche sono state apportate all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modifiche nella Legge 56/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024, efficacia dal 01/05/2024.
Nella nuova formulazione viene ora introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. A decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al POSSESSO DI UNA PATENTE A PUNTI rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), se previsto;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione, mentre quello dei punti b), d) ed f) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consentirà ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera della sussistenza dei predetti requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
La patente subirà poi le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo (si veda tabella allegata).
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro sospenderà la patente fino a un massimo di dodici mesi, secondo criteri e procedure determinate.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
A seguito della Pubblicazione del DM n. 132 del 18/09/2024 (GU del 20/09/2024) sono stati individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Si ricorda che in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice la verifica dell’idoneità tecnico professionale è a carico del datore di lavoro committente.
La patente a punti per la sicurezza sul lavoro non è necessaria per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori).
Allegato 1-bis D.Lgs. 81/08
| FATTISPECIE | DECURTAZIONE
DI CREDITI |
|
| 1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
| 3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 2 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 3 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
| 13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni. | 5 |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro. | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro. | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto. | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto. | 10 |