18/12/2024

NEWS N° 636 DICEMBRE 2024 – PATENTE A CREDITI – NUOVA CIRCOLARE INL SU REGIME SANZIONATORIO

Per informazioni rivolgersi: Dott.ssa Erica Rossi (ericarossi@atseco.it); Dott. Fabio Barbieri (fabiobarbieri@atseco.it
Reggio Emilia, 19 dicembre 2024


In data 09/12/2024 è stata pubblicata la nuova Circolare dell’INL n. 9326, contenente alcuni chiarimenti in materia di regime sanzionatorio per il sistema della patente a crediti.

Patente a crediti e operatività nel cantiere

In sintesi, vengono rimarcate le eccezioni al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti, in particolare ci si sofferma sul completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. In questo caso occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L’eccezione non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Sanzione amministrativa

Si ritiene che il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000. In assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli importi sanzionatori irrogati andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

  1. assenza della patente ab origine o attestazione SOA: qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91;
  2. affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: idem;
  3. sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione.

La sanzione al committente è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, e trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.