7/02/2025

NEWS N° 645 FEBBRAIO 2025 – CHIARIMENTI SU LAVORI IN AMBIENTI SOTTERRANEI

Per informazioni rivolgersi: Fabio Barbieri (fabiobarbieri@atseco.it)
Reggio Emilia, 07 febbraio 2025

E’ stato pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro un chiarimento riguardante le procedure per richiedere l’autorizzazione per permettere ai lavoratori di lavorare in deroga in ambienti sotterranei o semisotterranei. Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali, con allegata documentazione specifica come da circolare dell’INL stesso. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.

In base alle modifiche apportate, si specifica infatti che “è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 per gli ambenti di lavoro.

Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a:

  • conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
  • agibilità dei locali;
  • rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
  • rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
  • sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
  • sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
  • sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
  • conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.).

Inoltre, per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon.  La norma infatti specifica che “L‘esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti, che rilasciano una relazione tecnica che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative, anche nel caso di locali già “autorizzati”.

Si precisa infine che la nuova disciplina che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire 12 gennaio 2025 debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei.  Coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.