3/06/2025

NEWS N° 667 GIUGNO 2025 – NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE

Per informazioni rivolgersi: Soragna Elisabetta ( formazione@atseco.it)
Reggio Emilia, 03 giugno 2025

Il 24 maggio è entrato in vigore il testo del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione, approvato in via definitiva il 17 aprile. Questo accordo abroga gli accordi precedenti, e introduce alcune modifiche e novità. Queste le principali:

  • FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

E’ questa la novità più importante, d’ora in poi anche i datori di lavoro dovranno seguire un corso di formazione obbligatorio della durata minima di 16 ore, più un modulo aggiuntivo per i cantieri della durata minima di 6 ore. Questi corsi dovranno essere seguiti entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, con una frequenza di aggiornamento di 5 anni e una durata minima di 6 ore.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Se il datore di lavoro intende svolgere anche le funzioni di RSPP, oltre a questo corso deve fare un modulo di 8 ore più ulteriori moduli tecnici-integrativi. L’aggiornamento è quinquennale e ha durata minima di 8 ore. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

  • FORMAZIONE DEI LAVORATORI

E’ stato introdotto l’obbligo di verifica dell’apprendimento anche per questi corsi.

La durata minima complessiva dei corsi rimane di 8 ore (4 base + 4 specifica) per il rischio basso, 12 ore (4+8) per il rischio medio e di 16 ore (4+12) per il rischio alto. La periodicità di aggiornamento è di 5 anni, la durata minima di 6 ore. Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

  • FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Il numero minimo di ore dei corsi passa da 8 a 12, e la frequenza di aggiornamento da 5 a 2 anni.

Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.

  • AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il corso per addetti agli spazi confinati ha una durata minima di 12 ore, una periodicità di aggiornamento di 5 anni con durata minima di 4 ore, da seguire in presenza. Il corso deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.

  • ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5 DEL DLGS 81/08

Vengono introdotti i corsi per macchine agricole raccogli-frutta (4 ore teorico + 4 ore pratico), caricatori per la movimentazione dei materiali (4 + 4) e carriponte (4 + 6/7).

L’aggiornamento ha cadenza quinquennale e durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo.

I nuovi corsi di formazione (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) introdotti dal presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro introdotte dal presente accordo già erogati alla data di entrata in vigore dello stesso, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

  • CORSI DI AGGIORNAMENTO

Non è valida ai fini dell’aggiornamento la partecipazione ai seguenti moduli:

  • – modulo aggiuntivo cantieri;
  • – moduli tecnici-integrativi;
  • – moduli B di specializzazione.