25/03/2026

NEWS N° 710 MARZO 2026 – PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE AL RENTRI ENTRO IL 30 APRILE – CANCELLAZIONE PER I SOGGETTI ESENTATI

Per informazioni rivolgersi: Alice Ruggeri (aliceruggeri@atseco.it); Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it); Gianmarco Bertani (gianmarcobertani@atseco.it)
Reggio Emilia, 25/03/2026

Saldo del “diritto annuale” RENTRI

Si approssima la scadenza per il versamento del diritto annuale di iscrizione al RENTRI.

Entro il prossimo 30 aprile 2026, tutti gli enti e le imprese iscritti nel 2025 al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione per l’anno in corso.
Ogni impresa è tenuta a verificare la propria situazione contributiva accedendo al portale e procedendo al pagamento per ciascuna unità locale registrata.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, è pari a:

  • 60 euro per unità locale, applicabile a produttori iniziali con oltre 50 dipendenti, ma anche per (indipendentemente dall’organico) tutti i trasportatori professionali di rifiuti, gli intermediari, nonché i soggetti che effettuano trattamento rifiuti;
  • 30 euro per unità locale, applicabile ad enti e imprese produttori iniziali con un numero dipendenti compreso tra 11 e 50 dipendenti;
  • 10 euro per unità locale, applicabile a tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti che non rientrano nelle categorie precedenti (ad es. i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non superano i 10 dipendenti).

L’adempimento deve essere gestito esclusivamente in via telematica dall’ente o azienda iscritta al RENTRI. Gli utenti dovranno accedere all’area “Operatori” del portale RENTRI e utilizzare la specifica funzione disponibile nel menu “Pratiche / Contributo annuale”.

Il mancato versamento mette a rischio la continuità dell’iscrizione al portale.

Cancellazione dal RENTRI dei soggetti esonerati dalla Legge di Bilancio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, è stata sancita l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per:

  • Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. (indipendentemente dal volume di affari) produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Soggetti esercenti attività con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli aventi codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati); rientrano in questa categoria parrucchieri, estetiste, tatuatori, piercer e acconciatori;
  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, ossia professionisti che esercitano in forma di studio professionale: dentisti, veterinari, estetiste in forma individuale, e figure assimilabili.

Questi soggetti, pur producendo rifiuti pericolosi, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI in considerazione delle ridotte quantità prodotte e della specificità delle loro attività.

Gli operatori rientranti in queste categorie che si fossero già iscritti nel 2025 – visto che le iscrizioni dell’ultimo scaglione era possibile già dal 15 dicembre –  e che intendono godere della esenzione, successivamente concessa, devono presentare tramite portale una pratica di cancellazione.

Il comunicato del MASE del 30 gennaio 2026 (pubblicato sul portale RENTRI) chiarisce che la cancellazione presentata entro il 30 marzo ha effetto immediato. L’azienda esce dal sistema e non deve più sostenere gli adempimenti digitali per l’anno 2026.

Chi non presenta la pratica entro questa data invece va incontro a conseguenze concrete:

  • Permanenza come iscritto “volontario”. La mancata cancellazione viene interpretata come adesione volontaria ai sensi dell’art. 12, commi 6 e 7, del D.M. 59/2023. Questo significa che l’operatore resta vincolato a tutti gli obblighi RENTRI — registro digitale di carico e scarico, FIR digitale, trasmissione dati — per l’intero anno solare 2026.
  • Cancellazione efficace solo dal 1° gennaio 2027. Le domande presentate dopo il 30 marzo seguono la procedura ordinaria prevista dall’art. 12 del D.M. 59/2023, che prevede efficacia a partire dall’anno solare successivo. Un ritardo di pochi giorni può costare 12 mesi di obblighi e contributi.
  • Nessun rimborso. Il MASE ha infatti specificato che i contributi annuali e i diritti di segreteria già versati non sono rimborsabili. Chi ha pagato il 2025 o il 2026 non può recuperare la spesa, indipendentemente dalla data di cancellazione.

La cancellazione si effettua esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale RENTRI. Non è possibile presentarla in Camera di Commercio o con altri canali.

I nostri uffici restano a disposizione per supportare i clienti.