CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE ART. 37 COMMA 11 D.LGS. 81/08 (DURATA 32 ORE)

Classificazione Corso RLSA

Art. 47. – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita’ di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita’ produttive, e’ eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita’ produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e’ individuato per piu’ aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unita’ produttive con piu’ di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e’ eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita’ di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche’ il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e’ il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita’ produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita’ produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita’ produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e’ aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale

Programma corso

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attivita’ di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

*PREZZO SCONTATO applicabile alle aziende che hanno in vigore un contratto continuativo con ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl.