8/04/2026

NEWS N° 715 APRILE 2026 – MUD 2026: NUOVO DECRETO E SCADENZA IL 3 LUGLIO

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it)
Reggio Emilia, 09/04/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo il DPCM che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2025. In base all’art. 6 della Legge n. 70/1994, il termine per la presentazione è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione; pertanto, la scadenza è prorogata al 3 luglio 2026.

Per il terzo anno consecutivo la scadenza del MUD slitta oltre il normale termine di fine aprile. E diciamo che data la rivoluzione digitale nella tracciabilità dei rifiuti avviata con il RENTRI questo tempo aggiuntivo può essere considerato positivamente.

Invariato l’impianto del Modello di Dichiarazione, articolato in Comunicazioni specifiche che attengono i diversi soggetti tenuti all’adempimento (ad es. Comunicazione rifiuti, Comunicazione veicoli fuori uso, Comunicazione imballaggi, Comunicazione RAEE, ecc.).

Le modifiche introdotte nel MUD 2026 relative ai produttori di rifiuti sono finalizzate ad adeguamenti “formali” per rendere coerente lessico e dati del MUD con la struttura e le definizioni del sistema RENTRI.

Soggetti obbligati

Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli individuati dal DLgs. n. 152/2006, art. 189, comma 3, per le specifiche Comunicazioni di pertinenza, tra cui:

  • Imprese produttrici di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • Imprese produttrici di rifiuti pericolosi;
  • Tutti i gestori di rifiuti (raccolta, trasporto, commercio, stoccaggio e trattamento) a titolo professionale.

Il numero di dipendenti che determina l’obbligo è quello al 31 dicembre 2024. Con modalità (uniformate a quelle di adesione al sistema di tracciabilità RENTRI) vanno dunque correttamente conteggiati:

Il numero di dipendenti corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa [NdR come totale di tutte le unità locali dell’impresa], in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. … il numero dei dipendenti deve essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Soggetti esonerati

Restano invece tra gli esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice Civile) con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese industriali e artigianali e gli enti produttori con numero di dipendenti uguale o inferiore a 10;
  • indipendentemente dal numero di dipendenti le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi nel corso di:
    • attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
    • attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
    • attività commerciali, di servizio e sanitarie.

Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative relative a deficienze di adempimento del MUD (art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/2006):

  • la presentazione effettuata in ritardo ma entro 60 giorni dalla scadenza comporta una sanzione da 26,00 a 160,00 €.
  • l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 €.

Anche quest’anno i nostri uffici di Reggio Emilia e Reggiolo sono a disposizione per la predisposizione e presentazione del MUD. Nel caso vogliate usufruire del nostro servizio, consigliamo di inviarci i dati relativi al trascorso 2025 con il massimo anticipo possibile, utilizzando i prospetti sintetici scaricabili (MODULISTICA MUD 2026), e possibilmente entro e non oltre il 30/04/2026.

Si fa notare che se la documentazione inviata sarà incompleta o carente non si potrà garantire la “corretta” presentazione del MUD.

Coloro che dovessero avere difficoltà a procedere autonomamente con la verifica di registri carico e scarico e FIR possono comunque richiederci un supporto supplementare: siamo a disposizione per valutare caso per caso le esigenze e offrire tempestivamente le opportune soluzioni.

I consulenti del settore ambiente rimangono poi a disposizione, per eventuali ulteriori informazioni e/o per rapidi chiarimenti, anche in via telefonica allo 0522701079.

Gli specialisti del settore Ambiente sono a vs. disposizione per seguirvi nell’adempimento MUD 2026:

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Ricordiamo infine che ATS – Consulenti Associati è già attiva nel supportare i produttori di rifiuti (e loro associazioni) in tutti gli adempimenti previsti dal sistema di tracciabilità nazionale rifiuti RENTRI, offrendo il servizio di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in modalità digitale, tramite primario software gestionale, atto a garantire trasmissione con firma qualificata e conservazione a norma di legge per tutte le scritture digitali.

Rimandiamo per approfondire alla nostra pagina web “RENTRI FACILE”, dove potete anche effettuare un test guidato in merito ai vostri obblighi legali relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

Per gli aspetti riferiti alla offerta di contratto continuativo in materia di tracciabilità dei rifiuti e tenuta registro cronologico in modalità digitale siete pregati di contattare: