14/04/2026

NEWS N° 717 APRILE 2026 – RENTRI – PROROGA xFIR E CESSAZIONE DELLE MODALITA’ D’EMERGENZA

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it), Dott.ssa Alice Ruggeri (aliceruggeri@atseco.it)
Reggio Emilia, 14/04/2026

Dopo il noto incidente tecnico verificatosi in corrispondenza dell’avvio dell’obbligatorietà del FIR digitale (il 13 febbraio scorso) che ha causato una parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI legati proprio all’emissione ed all’utilizzo dello stesso FIR digitale, o xFIR, (News n°706), e dopo settimane di gestione transitoria e procedure emergenziali semplificate, sono stati emanati due provvedimenti di regolarizzazione.

1)     Il Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025, convertito in Legge n. 26/2026 e pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 ) prevede che:

– dal 13 febbraio 2026 fino al 15 settembre 2026 in alternativa al xFIR (Formulario per il Trasporto dei Rifiuti in modalità digitale) , “il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo” a scelta del produttore/detentore;

– un nuovo comma, il 10-bis, aggiunto all’articolo 258 del D.Lgs 152/2006 del seguente tenore: “In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.”

In sostanza la mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti negli xFIR dei rifiuti pericolosi non potrà essere sanzionata fino al 15/09/2026.

2)     Il secondo provvedimento consiste nella pubblicazione sul sito del RENTRI dell’Avviso di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale, a decorrere dalle ore 00.00 del 14 aprile 2026.

Le conseguenze pratiche di tali modifiche per gli operatori del settore sono le seguenti:

–      Fino al 15/09/2026 il produttore/detentore potrà scegliere se emettere il FIR in formato digitale o cartaceo e gli operatori a valle (trasportatore, destinatario, intermediario) dovranno adeguarsi.

–   Nel caso in cui un operatore a valle della filiera (trasportatore/destinatario) , non fosse in grado di gestire la modalità digitale (scelta dal parte produttore/detentore), dovrà adottare le procedure di emergenza previste nell’allegato II al Decreto Direttoriale 05 febbraio 2026 “Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi l’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza” (vedi news 705)

Ricordiamo quanto previsto dall’allegato II del DD 05/02/2026 nel caso di INDISPONIBILITÀ NON IMPUTABILE AL RENTRI MA ALL’OPERATORE, caso che si verifica quando l’impossibilità di accesso dipende dall’operatore, ad esempio per:

– indisponibilità della connessione internet;

– guasti ai sistemi informatici aziendali;

– indisponibilità dei dispositivi;

– problemi tecnici locali;

– indisponibilità dei servizi del provider.

In questi casi gli operatori devono

– utilizzare il formulario cartaceo;

– compilarlo e firmarlo manualmente;

– riportare sul formulario una annotazione obbligatorio di emergenza;

– comunicare al Trasportatore e al Destinatario il cambio di “modo” (da elettronico a cartaceo)

– garantire la tracciabilità completa del trasporto;

– conservare il formulario;

– compilare la dichiarazione di indisponibilità;

– inviare una PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino della connettività;

– conservare prove tecniche (ticket provider, screenshot, ecc.)

Vale il concetto che il formulario deve essere stampato dal soggetto presso il quale si verifica l’indisponibilità:

– produttore → stampa il produttore

– trasportatore → stampa il trasportatore

– destinatario → stampa il destinatario

AZIONI URGENTI DA ADOTTARE

– predisporre formulari cartacei;

– utilizzarli per tutte le movimentazioni;

– assicurare la corretta compilazione manuale;

– conservare la documentazione;

– regolarizzare i dati appena il sistema sarà ripristinato.

RISCHI IN CASO DI INADEMPIMENTO

L’assenza del formulario, anche in caso di indisponibilità del sistema, costituisce violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, con conseguenti responsabilità sanzionatorie.

Ricordiamo poi che dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI, che da tale data non potranno più utilizzare il FIR cartaceo, inoltre, sempre dalla stessa data, potranno essere applicate le sanzioni per la mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti negli xFIR dei rifiuti pericolosi.

I nostri uffici sono a disposizione per supportarvi in caso di dubbi o necessità di formazione.